Altra abilitazione per docenti di ruolo 2023: percorsi aperti anche a chi è in anno di prova
Ogni giorno potrebbe essere quello buono per avere novità importanti in merito ai nuovi percorsi abilitanti docenti. Tutto dipende da quando le Università, anche grazie agli ultimi via libera del ministero, riusciranno a perfezionare le operazioni in vista del via dei corsi. In ogni caso, considerato che siamo ormai a ridosso dell’inizio di dicembre, sembra scontato che i percorsi non inizieranno prima di gennaio 2024.
I docenti in anno di prova
Ricordiamo che c’è la scadenza tassativa di fine febbraio entro la quale i percorsi dovranno essere completati, anche per consentire la partecipazione al secondo concorso in programma per la fase transitoria del Pnrr, che il ministero vorrebbe bandire entro la prossima primavera.
Ai percorsi abilitanti potranno prendere parte anche coloro che sono in anno di prova, se interessati ad abilitarsi per altra classe di concorso.
Non c’è nessun impedimento normativo in tal senso, considerato che il decreto che sancisce i percorsi stabilisce che chiunque abbia i requisiti a partecipare ai percorsi abilitanti può farlo. Avendo anche la specializzazione sul sostegno, ci si può iscrivere in sovrannumero con un percorso ridotto a 30 CFU.
I requisiti
I requisiti per accedere ai percorsi abilitanti sono:
possesso dei titoli di studio di accesso all’insegnamento
essere regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito almeno centottanta CFU/CFA, o del diploma accademico di II livello o del diploma accademico a ciclo unico
Percorso 30 CFU/CFA
Accesso consentito a
i vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale con i tre anni di servizio di cui uno specifico, anche non continuativi, nella scuola statale.
Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
coloro che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis di cui al DDG 1081/2022 fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.