Mobilità verticale Ata 2023: i requisiti richiesti per il passaggio di profilo e il servizio pre ruolo
C’è grande attesa per capire se nella versione definitiva del nuovo CCNL 2019-21, per il quale si attende soltanto la firma che consentirà poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ci sarà posto così come lo si immagina per il ripristino della mobilità verticale per il personale ATA.
I criteri
Un provvedimento che crea grandissima aspettativa dal momento che si tratta di una procedura che permette di mettere in atto il passaggio all’area immediatamente successiva. Tra i requisiti necessari ci sarà l’esperienza, oltre al titolo di studio. Senza di essa non si potrà usufruire dei benefici previsto. Da capire anche se si potrà far valere come elemento il servizio pre-ruolo.
In questo senso al di là delle speculazioni che si possono fare sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, l’unica soluzione è attendere i dettagli che saranno contenuti nella pubblicazione del CCNL 2019-21. La fase successiva sarà poi riservata al decreto ministeriale che disciplinerà le procedure della mobilità verticale ATA.
La vecchia mobilità verticale
Tutto lascia pensare che si possa ragionare sugli elementi legati alla vecchia mobilità verticale. Stiamo parlando di procedure che si sono chiuse più di dieci anni fa. Se si fa riferimento al decreto direttoriale del 2010 di indizione delle procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, il riferimento è all’articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
La disciplina di riferimento
Se la nuova disciplina ripercorrerà i criteri relativi a questa legge, il requisito del servizio valido ai fini dell’accesso alla mobilità professionale era anche quello prestato con contratto di lavoro a tempo determinato e quindi da supplente. La normativa infatti stabiliva che può partecipare alla mobilità verticale anche il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l’accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato.
Questo significa che se la nuova legge non sarà stata sostanzialmente modificata, varrà anche il servizio pre ruolo.
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