Abilitazione sostegno Romania riconoscimento Miur: in quali casi viene considerata valida
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV Bis, ha chiarito che il Ministero dell’Istruzione deve negare il riconoscimento dei titoli di formazione sul sostegno conseguiti all’estero solo dopo aver effettuato una comparazione dettagliata. La sentenza del 18 dicembre 2023 si riferisce al caso di un uomo che aveva chiesto il riconoscimento del titolo di formazione ottenuto presso un’università in Romania. Il Ministero aveva respinto la richiesta citando carenze documentali, poiché l’attestato di formazione presentato non proveniva dall’autorità competente, ovvero il Ministero dell’istruzione rumeno.
La verifica concreta delle competenze
Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso presentato dal richiedente davanti al TAR, ha confermato che il diniego non viola i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tale Adunanza aveva sottolineato la necessità di una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite all’estero, valutando la loro idoneità all’accesso alla professione regolamentata nel paese di destinazione. Inoltre, la mancanza dei documenti richiesti non deve automaticamente impedire il riconoscimento della qualifica professionale, poiché è essenziale valutare il livello di competenza professionale acquisito.
Il Ministero, in linea con le direttive della Corte di giustizia, deve esaminare l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli posseduti da ciascun richiedente. Deve quindi confrontare le competenze attestate con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale per l’accesso alla professione regolamentata. Nel caso in questione, il Ministero ha effettuato il confronto tra il percorso formativo seguito dall’istante in Romania e il precorso formativo previsto in Italia per la specializzazione nelle attività di sostegno.
Incolmabili differenze
La decisione finale di negare il riconoscimento è stata presa solo dopo una valutazione dettagliata delle incolmabili differenze riscontrate sotto vari aspetti tra la formazione sul sostegno conseguita all’estero e quella prevista dalla normativa italiana. Inoltre, l’assenza di prove riguardo allo svolgimento di un tirocinio di durata annuale, dichiarato nel ricorso, ha contribuito alla decisione del Ministero.
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