Scuola

Ferie docenti sospensione attività didattica: l’assegnazione d’ufficio è illegittima

L’assegnazione delle ferie non può avvenire d’ufficio. Il riferimento deve essere ciò che è contenuto nel contratto nazionale e in determinate norme che sanciscono come chiedere e ottenere ferie e permessi. Questo significa che l’abitudine di alcune scuole di assegnare le ferie d’ufficio nel corso del periodo di sospensione delle lezioni ai docenti con contratti a tempo determinato non è una procedura regolare.

Il contratto nazionale

Il presupposto fondamentale è che le ferie devono essere una richiesta figlia della volontà del docente. In caso contrario la procedura è da ritenersi illegittima. No dunque alle decisioni unilaterali del dirigente scolastico che colloca gli insegnanti d’ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

Alla base c’è la previsione del contratto nazionale in base alla quale in questo periodo i docenti, anche se assunti con contratti fino al 30 Giugno, devono essere considerati in servizio. Ne deriva che hanno diritto alla monetizzazione di tutti i giorni di ferie non goduti.

Le ferie non godute

Il chiarimento arriva dalla Corte d’appello di Firenze. La sentenza n. 535/2023 ha comportato la condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle indennità sostitutive per le ferie non godute a favore di una docente toscana.

“Il docente a tempo determinato – spiega la sentenza – che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva“.

Gli obblighi del dirigente scolastico

Da questa sentenza deriva che il Dirigente Scolastico deve invitare, formalmente e in modo accurato, il docente a fruire dei gironi di ferie maturati e ancora non goduti. Allo stesso tempo deve informare il docente che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione, sentenza n. 21780/2022).

Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale. Questo significa che i docenti potranno rivendicare il relativo importo economico in relazione a tutti i contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni.

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