Proroga supplenze brevi: condizioni e requisiti per rinnovo e pagamento delle vacanze
In attesa che Noipa risolva le sue problematiche inerenti la sezione della consultazione pagamenti e che soprattutto il ministero riesca a regolarizzare i pagamenti arretrati per i supplenti brevi modificando un iter burocratico che evidentemente non funziona, ci si pone il problema della gestione dei per le supplenze brevi docenti e ATA della proroga contratto e pagamento delle vacanze.
La sospensione delle lezioni
Secondo la normativa, se il titolare è assente da sette giorni prima l’inizio delle vacanze e prosegue sino a sette giorni dopo l’inizio delle lezioni, al supplente spetta la proroga del contratto. Questo significa che ha diritto anche al pagamento delle vacanze.
Infatti per le supplenze brevi si applica quanto sancito dall’art. 60 del CCNL 2007, confermato dall’annuale circolare sulle supplenze 2023/24. In caso di assenza continuativa del titolare da sette giorni prima dell’inizio della sospensione delle lezioni e sino ad almeno a sette giorni dopo la ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto a beneficiare della proroga della supplenza per l’intero periodo.
Le condizioni
Un periodo che a questo punto va considerato valido sia giuridicamente che economicamente. Il supplente in questo caso deve beneficiare della proroga della supplenza. Perchè questo avvenga, il titolare deve essere assente da almeno sette giorni prima l’inizio della sospensioni delle lezioni. Il titolare deve essere assente, con relativa giustificazione, anche durante il periodo di sospensione delle lezioni e sino a sette giorni dopo. I periodi di assenza sono continuativi.
La normativa infatti sancisce che al personale ATA è necessario applicare la normativa in base alla quale al supplente (docente o ATA) spetta la proroga del contratto, compreso il periodo di sospensioni delle lezioni.
La normativa
Ma devono ricorrere queste condizioni:
il titolare (docente o ATA) è assente continuativamente da almeno sette giorni prima l’inizio della sospensione delle lezioni e sino ad almeno sette giorni la ripresa delle lezioni;
la giustificazione dell’assenza o delle assenze continuative del titolare ricomprende anche il periodo di sospensioni delle lezioni;
le ragioni giustificative dell’assenza possono essere diverse, tuttavia i periodi di assenza devono essere continuativi.
E’ una normativa che non fa distinzione tra personale ATA e docente.
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