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Decadenza graduatorie ATA terza fascia 2024: la validità del servizio prestato come collaboratore scolastico

Sono talmente significative le novità introdotte dal nuovo CCNL firmato definitivamente all’Aran il 18 gennaio per quel che riguarda i requisiti di accesso alle graduatorie ATA di terza fascia che si fa sempre più strada la possibilità di un rinvio dell’aggiornamento previsto per il 2024, in primavera.

La novità principale

Le graduatorie hanno validità triennale, e dunque la calendarizzazione automatica prevede la riapertura dell’aggiornamento per quest’anno. Ma le novità introdotte dal nuovo contratto sparigliano le carte, e si sta pensando di rinviare la procedura per consentire a tutti di mettersi in regola con calma.

La novità più significativa è senz’altro rappresentata dal fatto che per tutti i profili, tranne quello di collaboratore scolastico, dall’entrata in vigore del nuovo Contratto fissata per il 1° maggio 2024, sarà necessario essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale + il titolo di studio richiesto in base al profilo o ai profili per cui ci si inserisce. certificazione diventa obbligatoria anche per il personale già inserito in graduatoria.

Il contratto

Il contratto prevede questo requisito per:

il personale già inserito in graduatoria e che non ha mai svolto supplenza deve acquisire la certificazione ed esserne in possesso al momento della presentazione della domanda di aggiornamento
il personale che effettua un nuovo inserimento deve ugualmente essere in possesso della certificazione quando presenta domanda
il personale che è già in graduatoria e ha svolto servizio ha tempo un anno per acquisire la certificazione e non decadere dalle graduatorie

Orizzonte scuola pone il caso di un collaboratore scolastico (CS) che ha prestato servizio solo per tale profilo, pur essendo inserito in terza fascia anche per assistente amministrativo (AA) e assistente tecnico (AT). Per questi ultimi due profili, come detto, diventa infatti obbligatorio essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

La normativa

Ci si chiede dunque se l’AA o AT decade dalle graduatorie perché il servizio richiesto non è stato prestato nel profilo AA o AT oppure vale la supplenza svolta come CS.

Il contratto indica che “non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza” ma non specifica che il servizio debba essere stato svolto come assistente amministrativo o tecnico o comunque per i profili per i quali è obbligatoria la certificazione informatica come titolo di accesso.

Nello specifico è scritto che:

I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Al momento in base a quanto dice la norma, resta valido anche il servizio prestato nel profilo del collaboratore scolastico.

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