Scuola

3 giorni di permesso retribuito docenti a tempo determinato: come presentare domanda con autocertificazione

Il nuovo contratto scuola appena firmato rende un diritto subito fruibile i 3 giorni per motivi personali o familiari, anche per i precari, ovvero per il personale docente o ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno. Si tratta di una modifica importante rispetto a quanto avveniva in passato. Ciò che non cambia sono le altre indicazioni valide finora per il personale a tempo indeterminato.

La nuova normativa

Il CCNL 2019/21 prevede all’art. 35 comma 12

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

I 3 giorni per anno scolastico

I 3 giorni si possono richiedere all’interno dell’anno scolastico. Ciò significa che il dipendente può richiederli dal 1° settembre o dal giorno di assunzione di ciascun anno scolastico e nel limite della durata del contratto, 31 agosto o 30 giugno.

I 3 giorni possono essere richiesti singolarmente o in unica soluzione.

E’ un diritto valido per tutti i lavoratori, a prescindere dal numero di ore di supplenza.

I motivi personali e familiari che danno diritto alla richiesta non sono elencati nel contratto, ma rientrano in tutte quelle motivazioni che possono avere ripercussioni sul benessere fisico/psichico/sociale del dipendente e della sua famiglia che gli orari di lavoro impediscono di occuparsi.

L’autocertificazione

Questo esclude da parte del Dirigente Scolastico una valutazione di merito. Se la richiesta è accompagnata da autocertificazione il dirigente deve accettarla.

Questo porta alla definizione secondo cui i permessi sono attribuiti e non concessi, a patto che vengano richiesti almeno cinque giorni prima, o comunque entro il margine previsto dal Contratto integrativo interno alla scuola che deve fornire indicazioni anche per eventuali urgenze non preventivabili. Il Regolamento di istituto può anche fornire specifiche indicazioni sui giorni in cui sarà possibile fruire dei permessi.

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