Scuola

Docenti precari: Rpd spetta anche ai docenti con contratti “brevi e saltuari”, c’è la sentenza

Il Tribunale del Lavoro di Trapani ha recentemente emesso una sentenza a favore degli insegnanti supplenti, ribadendo che la Retribuzione Professionale Docente (Rpd), simile al Compenso Indennitario di Attribuzione (Cia) per gli Ata, dovrebbe essere inclusa in tutti gli stipendi, compresi quelli dei supplenti in servizio per pochi giorni.

Il senso della sentenza

La decisione è stata presa in seguito alla difesa legale di un insegnante che, nonostante la stipula di contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021, non aveva ricevuto la Rpd nei suoi stipendi. Il giudice del lavoro ha assegnato al docente un risarcimento di oltre 1.400 euro lordi, oltre ad altri accessori.

La sentenza si basa sull’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, che, con un’ordinanza del 27 luglio 2018, ha affermato che l’articolo 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 15 marzo 2001, applicato al personale del comparto scuola, attribuisce la Rpd a tutto il personale docente ed educativo, senza discriminazioni tra assunti a tempo indeterminato o determinato e tra le diverse tipologie di supplenze.

Lo stesso servizio

Secondo il Tribunale di Trapani, la Corte Suprema non lascia dubbi sul fatto che i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie offrono prestazioni equivalenti, se non identiche, a quelle dei docenti con contratti a tempo indeterminato o determinato. Le differenze, secondo il tribunale, riguardano solo la quantità o la durata della prestazione.

La sentenza sottolinea inoltre che la Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 6 giugno 2019 e successive pronunce, ha qualificato la Rpd come una componente fissa e continuativa della retribuzione per il personale scolastico, inclusa nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

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