Concorso docenti 2024 non abilitante: dal prossimo anno l’abilitazione sarà il titolo di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria
Nonostante sia stato chiarito più volte che il prossimo concorso scuola 2024 (e questo vale anche per il secondo concorso scuola in programma in autunno) non sarà abilitante, c’è ancora molta confusione e anche qualche polemica attorno alla decisione del ministero di impostare in questo modo una procedura molto attesa.
I percorsi abilitanti da 60 cfu
I nuovi concorsi scuola rientrano nella riforma del reclutamento docenti composta da una fase transitoria, attualmente in corso, e da una parte definitiva che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. In base a questa riforma, per diventare docente, il candidato deve prima di tutto conseguire l’abilitazione mediante i percorsi abilitanti da 60 CFU. Poi è necessario superare il concorso e successivamente essere assunto a tempo indeterminato in modo da poter completare il percorso mediante lo svolgimento dell’anno di prova e formazione.
Questo significa che a partire dal prossimo anno l’abilitazione sarà il titolo di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria. Una condizione già valida per infanzia e primaria.
Fino a fine anno, invece, valgono le regole della “fase straordinaria”. In questo periodo si volge un concorso riservato anche a docenti che non hanno conseguito l’abilitazione. Per ottenere i 60 CFU è necessario ottenere i rimanenti CFU (30 o 36).
Straordinario o ordinario?
Per questo, nonostante la denominazione “straordinario ter”, il prossimo concorso scuola è a tutti gli effetti un concorso ordinario, come conferma il fatto che garantirà i 12 punti per mobilità e graduatorie interne di istituto.
Di straordinario ha le tempistiche con cui è stato bandito e l’assenza della prova preselettiva. La decisione di non rendere abilitante il concorso affonda le radici a due anni fa, quando il Decreto PA bis ha in parte modificato il Decreto eliminando la graduazione, nelle assunzioni, tra docenti già in possesso di abilitazione e docenti non abilitati.
Il DL 36/2022 sanciva infatti che
“2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.”
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