Cancellazione graduatorie dopo immissione in ruolo: le supplenze che si possono accettare
Con l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, entra in vigore una nuova disposizione inerente riguardante la cancellazione dai registri delle graduatorie di assunzione per i docenti immessi in ruolo. La normativa, contemplata nell’art. 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, è stata recentemente novellata dal DL 44/2023, convertito in legge 74/2023. Lo spiega Orizzonte Scuola.
La cancellazione dalle altre graduatorie
In base a questa normativa, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, che ricevono una nomina a tempo indeterminato su qualsiasi tipologia di posto, saranno soggetti a cancellazione dalle graduatorie di merito, di istituto o a esaurimento, a partire dalle immissioni in ruolo del corrente anno scolastico.
Le disposizioni specifiche, richiamate dall’articolo novellato, indicano che, una volta superato il periodo di prova e ottenuta una valutazione finale positiva, il docente verrà cancellato da qualsiasi altra graduatoria in cui è iscritto e confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova.
I dubbi
Si pone il problema della tempistica di questa cancellazione. Il testo normativo non specifica se avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico di conferma in ruolo o nel corso dello stesso. Un’ambiguità può generare incertezza tra gli interessati, poiché potrebbero ricevere proposte di assunzione in ruolo durante l’anno di conferma, prima della cancellazione effettiva dalle graduatorie di assunzione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) dovrà fornire chiarimenti in merito alla tempistica della cancellazione, allo scopo di evitare possibili incongruenze nelle procedure degli Uffici Scolastici Regionali e garantire uniformità di trattamento.
Il MIUR aveva precedentemente fornito chiarimenti sulla normativa precedente con la nota n. 20166/2022. Secondo questa nota, la cancellazione avviene nel corso dell’anno di conferma in ruolo, non all’inizio dello stesso.
L’accettazione delle supplenze
Mancano indicazioni specifiche riguardo alle Graduatorie di Istituto (GPS). Mentre la normativa prevede la cancellazione dalle Graduatorie di Merito (GM), dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e dalle graduatorie di istituto, non menziona le GPS. Questo potrebbe consentire ai docenti in ruolo di fruire dell’art. 47 del CCNL 2019/21, che consente loro di accettare supplenze in un diverso grado o classe di concorso rispetto a quelli di titolarità. Un chiarimento ministeriale su questo punto sarebbe opportuno.
Nonostante la normativa non preveda la cancellazione dalle GPS, questa può essere applicata nei casi di inclusione nella stessa classe di concorso o posto di immissione in ruolo. Una decisione coerente con l’art. 36 del CCNL, che autorizza i docenti di ruolo ad accettare supplenze, ma non per la classe di concorso o tipo di posto di titolarità.
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