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Aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia: resta triennale

Importante novità per quel che riguarda l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia con la conferma dell’aggiornamento per quest’anno (dunque niente più rinvio al 2025 per consentire l’adeguamento ai nuovi requisiti previsti dal rinnovo del contratto, come il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale).

Aggiornamento biennale

Lo sancisce l’emendamento 5.37 (riformulato) al Decreto Milleproroghe che prevede quindi l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA di terza fascia.

Confermata l’anticipazione che di fatto ha consentito di confermare l’aggiornamento per quest’anno, e cioè il fatto che in vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, chi non ha conseguito il CIAD potrà inserirsi con riserva e avrà un anno di tempo per ottenere la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

Ecco il testo dell’Emendamento 5.37 riformulato:

3-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale»; al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3- quater. All’articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all’anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».

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