Studenti esclusi da scuola: il percorso autobus del Comune non la includeva
Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza, la numero 1595 del 19 febbraio 2024, che ha riguardato l’organizzazione del trasporto scolastico comunale. La questione è stata sollevata da un Comune che ha impugnato la decisione del TAR che aveva accolto il ricorso presentato da due genitori.
Il Comune aveva stabilito una divisione in due zone del territorio comunale per il trasporto degli studenti, basandosi sulla presenza del tratto autostradale. Questo criterio è stato giudicato valido dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che tale divisione costituisse uno dei possibili criteri per organizzare il servizio, rendendolo capillare e facilmente gestibile dalla ditta appaltatrice.
La questione iniziale era sorta quando il Comune aveva escluso la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il figlio minore dei ricorrenti, motivando la decisione con la mancanza di continuità scolastica. Il TAR aveva dato ragione ai genitori, ritenendo che la divisione del Comune in due zone non fosse razionale, poiché basata sul tracciato autostradale e non sulla vicinanza delle scuole.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo l’appello del Comune. Ha osservato che la distanza di una delle scuole considerate nel ricorso era maggiore di quella assegnata. Pertanto, ha confermato la legittimità della divisione del Comune in due zone basate sulla presenza dell’autostrada, come criterio organizzativo per il trasporto degli studenti.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei genitori, confermando la decisione del Comune e stabilendo che la suddivisione in due zone basata sull’autostrada fosse un criterio valido e razionale per organizzare il servizio di trasporto scolastico.
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