Permessi retribuiti per i supplenti: come si possono prendere i 3 giorni in base alla nuova normativa
Una novità introdotta dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/2022 riguarda l’assegnazione di tre giorni di permesso retribuito per il personale docente e ATA a tempo determinato.
Ci sono state alcune incertezze tra il personale supplente riguardo alla data di decorrenza del diritto ai permessi e se fossero calcolati in base al servizio prestato.
La norma è stata inserita nel CCNL 2019/21, firmato definitivamente il 18 gennaio, con effetto decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione, quindi dal 19 gennaio 2024, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse avvenuta il 8 febbraio.
Secondo l’ARAN, tale diritto si basa su un nuovo istituto contrattuale che permette al personale interessato di fruire completamente dei tre giorni di permesso retribuito senza alcun riproporzionamento o riduzione in relazione ai permessi non retribuiti eventualmente già fruiti.
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
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