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Compenso individuale accessorio: spetta anche agli ATA con supplenze temporanee

Un Collaboratore scolastico ha convenuto il Ministero per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso individuale accessorio (CIA) per aver lavorato con contratti a tempo determinato e non aver ricevuto tale emolumento per le supplenze temporanee svolte durante l’anno scolastico. Il Ministero ha sostenuto che il CIA spettava solo al personale di ruolo o a tempo determinato con incarichi annuali, non per supplenze brevi o saltuarie.

La decisione del tribunale

Tuttavia, il Tribunale di Grosseto ha rilevato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2006/2009 prevedeva il diritto al CIA anche per il personale ATA a tempo determinato, stabilendo modalità di corresponsione specifiche per le supplenze non annuali. Inoltre, si è fatto riferimento alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 1999, che sottolineava l’importanza di garantire condizioni di impiego paragonabili tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

Richieste accolte

Il Tribunale ha quindi accolto le richieste del lavoratore, sostenendo che il CIA ha natura fissa e continuativa e non è legato a modalità specifiche di svolgimento del lavoro amministrativo, quindi dovrebbe essere corrisposto anche al personale ATA che svolge supplenze temporanee. La decisione del Tribunale si basa sul concetto di “condizioni di impiego” sancito dalla direttiva europea e su precedenti giurisprudenziali che hanno interpretato in tal senso.

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