6 giorni di ferie docenti: possono essere convertiti in permesso retribuito, ma a una condizione
Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) disciplina la fruizione di permessi retribuiti e ferie per il personale docente. Secondo l’articolo 15, comma 2, del CCNL 2006-2009, il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno per motivi personali o familiari, documentabili anche tramite autocertificazione. Gli stessi motivi e modalità si applicano ai sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, indipendentemente dalle condizioni previste per i permessi.
I permessi retribuiti
I permessi retribuiti sono un diritto del docente e non richiedono l’autorizzazione del dirigente scolastico, ma solo la sua informazione tramite istanza formale. Il dirigente non può negare i permessi se le motivazioni sono autocertificate. Resta da vedere se le stesse condizioni si applicano ai sei giorni di ferie.
Secondo l’articolo 13, comma 9, del CCNL 2006-2009, le ferie devono essere usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, ma possono essere prese anche per un massimo di sei giorni durante il resto dell’anno. Tuttavia, la fruizione di questi sei giorni è subordinata alla possibilità di trovare sostituti senza oneri aggiuntivi per la scuola.
La giurisprudenza
Gli orientamenti giurisprudenziali sono discordanti: alcuni suggeriscono che i sei giorni di ferie possano essere fruiti come permessi retribuiti senza la necessità di trovare sostituti, mentre altri indicano che la fruizione delle ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il personale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo la Legge di Stabilità 2013.
In sintesi, mentre i permessi retribuiti sono garantiti senza necessità di sostituti, la fruizione dei sei giorni di ferie potrebbe essere condizionata alla possibilità di sostituire il personale senza oneri aggiuntivi per la scuola. I 6 giorni di ferie possono senz’altro essere convertibili in giorni di permesso retribuito, ma sono usufruibili “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica“.
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