Ferie non godute supplenti: la retribuzione come indennità, cosa dicono i giudici
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza il 11 aprile 2024 stabilendo che i supplenti della scuola, essendo docenti a termine, non sono tenuti a prendere le ferie durante il periodo delle lezioni. Questo significa che hanno diritto a un’indennità per le ferie non godute in conformità con la legge n. 228 del 2012 fino al 31 agosto 2013.
La Cassazione ha confermato che la legge n. 228 del 2012 ha mantenuto in vigore le clausole contrattuali esistenti fino al 31 agosto 2013, incluso l’articolo 19 del contratto collettivo comparto scuola 2006/2009. Questo articolo stabiliva che i docenti a termine non erano obbligati a prendere le ferie durante il periodo delle lezioni.
La Corte ha sottolineato che il diritto alle ferie è essenziale e non può essere rinunciato, e se non viene usufruito, dà diritto all’indennità corrispondente.
Inoltre, la Corte ha considerato l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che si oppone a una normativa nazionale che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica e per esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, nega il diritto alle ferie dei supplenti della scuola.
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