Graduatorie, Gps e supplenze

Aggiornamento graduatorie gps 2024: al via anche per i docenti di ruolo, ma per classi di concorso/posti/gradi di istruzione diversi da quelli di titolarità

L’aggiornamento GPS 2024/26, le cui date verranno ufficializzate nei prossimi giorni ma che dovrebbe in ogni caso partire entro il mese di maggio, può riguardare anche i docenti di ruolo, anche in attesa della sede di titolarità. Il vincolo è l’inserimento per classi di concorso/posti/gradi di istruzione diversi da quelli di titolarità.

Il superamento dell’anno di prova

L’inserimento nelle Gps con il prossimo aggiornamento è consentito anche ai docenti di ruolo ma con il limite che la domanda di inserimento in GPS riguardi unicamente classi di concorso/posti diversi da quello di titolarità. Lo prevede l’art. 47 del CCNL 2019/21 e la disposizione di cui all’OM 112/2022 già riferimento per l’ultimo aggiornamento, presente anche nella bozza di OM di prossima pubblicazione.

La normativa attuale, a meno che non venga sconfessata dalla prossima ordinanza, prevede che i docenti di ruolo possano accettare supplenze su posti/classi di concorso diversi da quello/a di titolarità. L’OM (art.6) sancisce che non possono partecipare alla procedura di inserimento in GPS i docenti dispensati dal servizio per non aver superato l’anno di prova.

Questo impedimento attiene unicamente la sola classe di concorso/posto per cui è stata disposta la dispensa.

La sede non gradita

Quindi anche chi non conosce ancora l’esito dell’anno di prova e il comune di titolarità, può, se docente di ruolo, inserirsi in Gps, purchè rispetti la regola dell’iscrizione per classi di concorso/posto diversi da quelli di titolarità e accettare l’eventuale incarico di supplenza già dal 2024/25, quando avrà superato il divieto di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023.

Un divieto che prevede che il docente che debba svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi di supplenza (la lettrice supererà l’anno di prova nel 23/24). Chi poi ottiene con la mobilità a.s. 2024/25 una sede di titolarità non gradita, può fruire ancora della deroga e quindi presentare nuovamente domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

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