Scuola

Supplenze gps per docenti di ruolo: solo incarichi al 31 agosto o 30 giugno e solo su posto intero

Anche ai docenti di ruolo è riservata la possibilità di ottenere incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08. Possono essere assegnati anche da graduatorie di istituto.

L’accettazione delle supplenza

La normativa che riguarda le supplenze riservate al personale docente di ruolo è specifica, e prevede che si possano accettare supplenze su posto intero al 31/08 o al 30/06. Il docente di ruolo può accettare un incarico in un diverso grado di istruzione o per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso.

L’accettazione di una supplenza comporta la perdita degli assegni ma il mantenimento, per tre anni scolatici, della titolarità della sede.

Chi accetta supplenza aderisce alle relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, compresa quella relativa alle ferie.

L’accettazione della supplenza include la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita che non può essere inferiore alla durata dell’incarico.

Anche da graduatoria di istituto

Si può accettare supplenza solo dopo svolgimento e superamento dell’anno di prova.

La supplenza può essere ottenuta da qualunque graduatoria, purchè sia al 31/08 o al 30/06 su posto intero e per un posto/classe di concorso/grado diversi da quelli titolarità.

Questo significa che la supplenza può essere ottenuta anche dalle graduatorie di istituto, da cui si attinge per gli incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, solo in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS.

I posti al 31 agosto e al 30 giugno sono quelli resisi vacanti e disponibili o soltanto disponibili (ma non vacanti) entro la data del 31 dicembre di ogni anno scolastico.

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