Ferie non godute precari scuola: a fine supplenza vanno pagate a chi ha contratti brevi e saltuari
Il Tribunale del lavoro di Marsala, in una sentenza emessa l’8 maggio 2024, ha stabilito che un dipendente ha il pieno diritto di farsi pagare i giorni di ferie non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro non abbia esplicitamente invitato il dipendente a usufruire delle ferie o avvisato che tali ferie andranno perse se non godute entro il termine di riferimento.
Le basi della sentenza
La sentenza si basa su normative europee, tra cui l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite e all’indennità finanziaria per le ferie non godute. Il Tribunale ha condannato il Ministero a risarcire un insegnante con 1.382 euro più interessi, in seguito a supplenze svolte tra il 2016 e il 2022.
I ricorsi
Il giudice ha anche richiamato precedenti pronunce della Corte di giustizia europea e della Suprema Corte di Cassazione, ribadendo l’importanza delle ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore e l’obbligo del datore di lavoro di concederle. Il sindacato Anief ha promosso una campagna per aderire a ricorsi gratuiti per ottenere il pagamento delle ferie non godute negli ultimi 10 anni, sottolineando il rispetto del diritto europeo e dei principi della Corte di giustizia dell’UE.
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