Scuola

Assegnazione provvisoria 2024 quando esce: conferma del vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione per i docenti neoimmessi 2023/24

Non c’è ancora un accordo definitivo tra ministero e sindacati in merito al tema delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, ATA e personale educativo per l’anno scolastico 2024/25. Quel che più interessa è certamente conoscere le date stabilite per la presentazione della domanda.

I termini

C’è una bozza di intesa presentata dal Ministero, adesso l’obiettivo è, per le operazioni utili all’anno scolastico 2024/25, mettere nero su bianco un documento sintetico che proroga il CCNI 2019/22. Poi sarà tutto ridiscusso in occasione del riallineamento con il contratto della Mobilità.

L’idea è di proseguire con il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione per i docenti neoimmessi 2023/24. Una soluzione che andrebbe incontro ai docenti in sovrannumero o esubero o con Legge 104 solo per fatti sopravvenuti dopo la fine del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La mobilità sarebbe provinciale.

Si pensa poi di accordare deroghe già utilizzate nel CCNI mobilità 2024/25.

Le date

Diretti interessati e sindacati attendono di conoscere le date di presentazione della domanda. Nei prossimi giorni arriverà qualche certezza in più.

Sicuri di presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale i docenti assunti dall’a.s. 2021/22 e precedenti
i docenti assunti nell’a.s. 2022/23.

Per la mobilità provinciale via libera ai docenti assunti nell’a.s. 2023/24.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario, ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria, ricongiungimento al genitore.

Le preferenze

Non si può presentare per più di un provincia e si possono indicare sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è numerico.

No alle assegnazioni provvisorie nel comune di titolarità. Fanno eccezione i comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

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