Docenti scavalcati dall’algoritmo GPS: storica sentenza, retribuzione e punteggio per i supplenti penalizzati
Il 7 giugno 2024, il Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare a una docente esclusa dalla supplenza annuale la retribuzione che avrebbe percepito, con interessi e regolarizzazione contributiva presso l’INPS. Il tribunale ha riconosciuto alla docente il punteggio spettante per l’incarico.
La sentenza si basa sull’art. 12 dell’O.M. 112/2022 (ora O.M. 88/2024), interpretato in linea con la Corte d’Appello di Genova. Secondo questa interpretazione, le fasi di attribuzione delle supplenze devono avvenire rifacendo le operazioni di conferimento e non scorrendo la graduatoria oltre l’ultimo candidato trattato. Quindi, un aspirante in posizione anteriore non può essere scavalcato da uno in posizione successiva, rispettando così il criterio di assegnazione basato sulla graduatoria.
La tesi del Ministero, che permetteva a candidati in posizioni inferiori di ottenere l’incarico in base a condizioni imprevedibili, è stata rigettata. Tale interpretazione era in contrasto con i principi di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l’onere della prova di aver operato correttamente spetta al datore di lavoro pubblico, che dispone di tutte le informazioni necessarie per l’assegnazione degli incarichi. La condotta dell’Amministrazione scolastica è stata dichiarata illegittima.
Il Tribunale di Roma ha disposto il risarcimento economico per un anno di mancato insegnamento e il relativo punteggio annuale, così restituendo in toto la posizione della docente illegittimamente scavalcata dall’algoritmo.
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