Scuola

Ricostruzione carriera docenti: valgono anche i contratti a termine brevi, lo dice la Cassazione

La Corte di Cassazione italiana (Sezione Lavoro, Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16710) ha delineato i principi per la ricostruzione della carriera dei docenti, rifacendosi ai criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte UE). Il caso riguarda una docente assunta a tempo indeterminato che ha richiesto il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato tra il 2006 e il 2014. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda della docente, non riconoscendo il carattere discriminatorio dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che limita il riconoscimento dell’anzianità eccedente le prime quattro annualità.

La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte territoriale, imponendo di seguire i seguenti principi:

  1. Violazione della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE: L’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva, se l’anzianità risultante è inferiore a quella di un docente assunto a tempo indeterminato.
  2. Comparazione senza Interruzioni: Il giudice deve comparare il trattamento riservato ai docenti assunti a tempo determinato e poi immessi in ruolo con quello dei docenti assunti da subito a tempo indeterminato, senza considerare le interruzioni tra contratti né applicare la regola dell’equivalenza ex art. 489.
  3. Criteri di Computo: L’anzianità deve essere computata con gli stessi criteri per i docenti a tempo determinato e indeterminato, in caso di disapplicazione dell’art. 485.

La Cassazione ha inoltre specificato che:

  • Il giudice deve determinare se vi sia discriminazione comparando il trattamento riservato a docenti temporanei e permanenti.
  • La discriminazione non si basa solo sull’abbattimento dell’anzianità post-quadriennio ma sull’analisi complessiva del periodo di servizio.
  • Il computo dell’anzianità deve considerare solo il servizio effettivo prestato, escludendo periodi non lavorati tra contratti o durante mesi estivi non coperti da supplenze annuali.
  • Il servizio prestato in ruoli diversi deve essere riconosciuto se il beneficio è previsto anche per docenti a tempo indeterminato che transitano tra ruoli.

La Corte UE ha confermato che una normativa nazionale che esclude dal riconoscimento dell’anzianità periodi di servizio a tempo determinato inferiori a 180 giorni o non continuativi, e che limita al due terzi il computo di periodi eccedenti i quattro anni, è incompatibile con il diritto dell’UE.

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