Scuola

Docenti precari: nel periodo dall’8 al 30 giugno i docenti hanno diritto a una indennità sostitutiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, ha affrontato nuovamente il tema del diritto del personale scolastico precario alla fruizione delle ferie e alla loro eventuale monetizzazione in determinate circostanze. Le precedenti sentenze del 2020 e del 2022 avevano già stabilito come le ferie dovessero essere godute durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sulle conseguenze della mancata fruizione.

L’ordinanza 16715/2024 della Cassazione stabilisce un importante principio di diritto: il docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute se non ha richiesto esplicitamente di fruirne durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a farlo, avvisandolo della perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità in caso contrario. La Cassazione chiarisce che non è possibile considerare automaticamente in ferie il docente nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno senza una previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e messo in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie.

Pertanto, le ferie devono essere richieste esplicitamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico; non è legittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una richiesta esplicita. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere attività funzionali all’insegnamento e può essere richiamato in servizio per necessità come la preparazione degli scrutini o altre attività che non richiedono la presenza fisica a scuola.

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