Laurea e 24 cfu non sono abilitanti: la corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero
Il 6 giugno 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15838, ha ribadito la differenza ontologica tra il “titolo di abilitazione”, ottenibile solo attraverso specifici percorsi abilitativi, e il “titolo di studio”, chiarendo che questi ultimi non possono essere equiparati all’abilitazione all’insegnamento semplicemente per aver superato concorsi o posseduto laurea e 24 CFU.
In precedenza, la Corte d’Appello aveva accolto la richiesta di una donna con laurea in giurisprudenza e 24 CFU, riconoscendole il diritto a essere inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. La Corte d’Appello aveva interpretato le norme come se il possesso congiunto di laurea e 24 CFU fosse equiparabile all’abilitazione per l’insegnamento, basandosi su modifiche legislative che facilitavano l’accesso ai concorsi per insegnanti.
Il Ministero dell’Istruzione e l’USR hanno contestato questa decisione, sostenendo che l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto deve essere riservato ai soli titolari di abilitazione, non a chi possiede solo la laurea e i 24 CFU. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando una precedente sentenza (Cass. n. 7084/2024) che confermava tale distinzione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa (art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017) distingue chiaramente tra i requisiti per la partecipazione ai concorsi e l’effettiva abilitazione all’insegnamento, che si acquisisce solo superando le prove concorsuali. Pertanto, ha rigettato la sentenza della Corte d’Appello e ha stabilito che il possesso di una laurea e 24 CFU non è sufficiente per l’inclusione nella II fascia delle graduatorie di istituto, confermando che solo i titolari di abilitazione possono accedere a tale fascia.
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