Scuola

Docenti precari: 250 mila contratti in scadenza al 30 giugno, è possibile dopo la sentenza della Cassazione chiedere la retribuzione delle ferie non usufruite anche per gli ultimi dieci anni

Il sindacato Anief ha recentemente ricordato che è possibile presentare ricorso per recuperare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti con contratti a termine fino al 30 giugno. Questo è stato reso possibile grazie all’ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione, emessa il 17 giugno 2024. La Corte ha stabilito che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, inclusi quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Cosa significa questa ordinanza?

  1. Indennità sostitutiva per ferie non godute: Se il Dirigente Scolastico non ha richiesto espressamente e per iscritto di prendere ferie durante l’anno scolastico, il personale scolastico ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e alla relativa retribuzione.
  2. Recupero dell’indennità: È possibile recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non godute negli ultimi dieci anni. Questo significa fino a 1.000 euro all’anno per ogni contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi.

Passi da seguire per il ricorso

  1. Invio della diffida: Per evitare la prescrizione dell’anno 2013/2014, è necessario inviare la diffida predisposta da Anief tramite PEC agli indirizzi indicati entro e non oltre il 30 giugno 2024.

Richiesta della NASPI

Per chi è interessato a richiedere la NASPI, i requisiti sono i seguenti:

  1. Requisiti lavorativi:
    • Almeno 13 settimane lavorative negli ultimi 4 anni.
    • 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi (con possibilità di estensione in caso di gravidanza o congedo parentale).
  2. Tempistiche:
    • La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
    • L’indennità decorre:
      • Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione, se la domanda viene presentata entro tale termine.
      • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno, purché entro 68 giorni.
  3. Lavoro autonomo e NASPI:
    • In caso di lavoro autonomo, parasubordinato od occasionale, l’assegno NASPI viene ridotto proporzionalmente fino a 4.800 euro di reddito presunto per l’anno 2023. Superato tale limite, il diritto alla NASPI decade.
  4. Consegna anticipata della domanda: È possibile concordare le modalità della consegna della domanda NASPI con la sede interessata in caso di necessità personali.

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