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Graduatorie terza fascia ATA: niente supplenza per tre anni anche per chi era già inserito in elenco se ci si è dimenticati di presentare domanda entro lo scorso 28 giugno

Dieci giorni fa circa, per la precisione lo scorso 28 giugno, sono state ufficialmente chiusi termini per presentare la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA. Al contrario delle Gps che hanno validità biennale (e che potrebbero diventare addirittura annuali se passasse l’emendamento di Anief) le graduatorie per il personale Ata hanno validità triennale dall’anno scolastico 2024-25 e fino all’anno scolastico 2026-27 e saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Validità triennale

Questo significa che chi non ha fatto in tempo a presentare la domanda entro i termini stabiliti, non potrà ricevere supplenze per i prossimi tre anni, il tempo di vigenza delle graduatorie.

La scadenza della finestra temporale era fissata allo scorso 28 giugno. Chi non ha fatto in tempo, anche se era presente in graduatoria, resta fuori per l’intero triennio. La prossima occasione, a meno che non venga modificata la normativa, sarà il prossimo aggiornamento nel 2027 per potersi reinserire.

La normativa

Chi voleva confermare la propria posizione in graduatoria doveva presentare la domanda di conferma o aggiornamento. L’aggiornamento serve nel caso in cui si voglia aggiungere titoli rispetto al 2021.

Articolo 5, comma 4 del bando ATA 2024, dm 89:

“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento”.

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