Graduatorie, Gps e supplenze

Supplenze 2024/25: boom di richieste da parte dei docenti ruolo, cosa comporta l’accettazione di un incarico

E’ un momento interlocutorio per i docenti che si pone a metà strada tra le domande per la prossima mobilità e l’attesa per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Un momento nel quale molti docenti di ruolo stanno considerando l’accettazione di supplenze come una possibile soluzione. Vediamo cosa prevede l’art. 47 del CCNL 19/21, che regola le supplenze per il personale docente di ruolo:

Art. 47 del CCNL 19/21: Supplenze per il personale docente di ruolo

  1. Accettazione di supplenze su posto intero:
    • Un docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero fino al 31/08 o al 30/06. Questa precisazione non era prevista dall’art. 36 del CCNL 2007.
  2. Diverso grado di istruzione o tipologia di posto:
    • Le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione o per un’altra tipologia di posto. Ad esempio, un docente titolare su posto comune nella scuola primaria può accettare una supplenza su sostegno nella primaria o per un’altra classe di concorso. Anche questa possibilità non era prevista dall’art. 36 del CCNL 2007.
  3. Mantenimento della titolarità della sede:
    • Un docente di ruolo che accetta una supplenza mantiene la titolarità della sede senza assegni per tre anni scolastici. Questo periodo di tre anni ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.
  4. Disciplina della supplenza:
    • L’accettazione di una supplenza comporta l’applicazione della disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie.
  5. Aspettativa non retribuita:
    • L’accettazione della supplenza richiede la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita, che deve essere almeno pari alla durata dell’incarico stabilito nell’atto di conferimento.
  6. Superamento dell’anno di prova:
    • L’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo il superamento dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023.

Queste disposizioni offrono ai docenti di ruolo la flessibilità di accettare incarichi di supplenza in diverse condizioni, permettendo loro di esplorare nuove opportunità di insegnamento pur mantenendo il proprio posto di ruolo.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti su scuola, concorsi e offerte di lavoro in tempo reale. Per restare aggiornato seguici su Google News cliccando su “segui”.