Scuola

Supplenze docenti di ruolo: molto ambite da chi è in attesa della prossima mobilità e non può presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale

Le supplenze sono ambite non soltanto dai docenti precari e da chi non dispone di una cattedra, ma anche da chi è docente di ruolo. Una necessità che spesso dipende dall’attesa della prossima mobilità, e dal fatto di non poter presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Questo porta molti docenti di ruolo a prendere in considerazione l’ipotesi di accettare supplenze.

L’art. 47 del CCNL 19/21 regola le supplenze per i docenti di ruolo, prevedendo che:

  • I docenti di ruolo possono accettare supplenze su posto intero fino al 31/08 o al 30/06.
  • Le supplenze possono essere in un diverso grado di istruzione, per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso.
  • I docenti mantengono la titolarità della sede per tre anni scolastici, senza assegni, ricominciando il periodo di tre anni in caso di nuova assegnazione.
  • L’accettazione della supplenza implica l’applicazione della disciplina prevista per il personale a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie.
  • È necessaria una richiesta di aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico.
  • L’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo il superamento dell’anno di prova, come disposto dal DM n. 138/2023.

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