Supplenze docenti di ruolo: molto ambite da chi è in attesa della prossima mobilità e non può presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale
Le supplenze sono ambite non soltanto dai docenti precari e da chi non dispone di una cattedra, ma anche da chi è docente di ruolo. Una necessità che spesso dipende dall’attesa della prossima mobilità, e dal fatto di non poter presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Questo porta molti docenti di ruolo a prendere in considerazione l’ipotesi di accettare supplenze.
L’art. 47 del CCNL 19/21 regola le supplenze per i docenti di ruolo, prevedendo che:
- I docenti di ruolo possono accettare supplenze su posto intero fino al 31/08 o al 30/06.
- Le supplenze possono essere in un diverso grado di istruzione, per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso.
- I docenti mantengono la titolarità della sede per tre anni scolastici, senza assegni, ricominciando il periodo di tre anni in caso di nuova assegnazione.
- L’accettazione della supplenza implica l’applicazione della disciplina prevista per il personale a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie.
- È necessaria una richiesta di aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico.
- L’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo il superamento dell’anno di prova, come disposto dal DM n. 138/2023.
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