Scuola

Supplenze per il ruolo da GPS sostegno 2024: il docente può chiedere aspettativa in modo da rinviare anno di prova

I docenti supplenti, similmente a quelli di ruolo, hanno la possibilità di fruire dell’aspettativa per motivi personali o familiari. Questa scelta comporta conseguenze importanti, tra cui la mancata retribuzione, la non assegnazione del punteggio, e il rinvio dell’anno di prova per gli incarichi finalizzati al ruolo. Lo spiega oggi Orizzonte Scuola.

Assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08

Per ottenere supplenze su posto comune e di sostegno con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) devono presentare una domanda online, esprimendo fino a 150 preferenze. La procedura di assegnazione avviene automaticamente, secondo l’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024, e si articola come segue:

  1. Presentazione della domanda online: Gli aspiranti presentano la propria domanda online.
  2. Assegnazione automatizzata: Gli uffici scolastici competenti assegnano gli aspiranti alle scuole tramite una procedura automatizzata, basata sulle preferenze espresse e sulla posizione in graduatoria.
  3. Accettazione dell’incarico: L’assegnazione dell’incarico implica l’accettazione dello stesso da parte dell’aspirante.

Una volta assegnata la supplenza, l’aspirante può subito fruire degli istituti di aspettativa e congedo previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), come confermato nella nota sulle supplenze per l’anno scolastico 2023/24.

Rinviare l’anno di prova

L’articolo 6/3 del DM 111/2024 permette il rinvio del percorso di formazione e prova per motivi giustificati. Questo comporta la reiterazione dell’anno di prova secondo l’articolo 438 del D.Lgs. 297/1994 e l’articolo 1, comma 116, della legge 107/2015.

Se un docente richiede e ottiene l’aspettativa per motivi familiari (articolo 18/1 del CCNL 2007), non potrà svolgere la formazione prevista né accumulare i 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattiche) necessari per superare l’anno di prova. Pertanto, il dirigente scolastico decreterà il rinvio dell’anno di prova, che potrà essere svolto nell’anno scolastico successivo. Durante l’aspettativa, non si percepisce lo stipendio e il periodo non è considerato giuridicamente valido.

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