Graduatorie, Gps e supplenze

Scelta 150 preferenze Gps: algoritmo deve tornare indietro per i docenti “non trattati dalla procedura”

Forse non basterà a far cambiare idea al ministero circa il settaggio dell’algoritmo da utilizzare per l’assegnazione delle prossime supplenze dopo la scelta delle 150 preferenze prevista per inizio agosto, ma le recenti sentenze dei Giudici di primo grado, promettono di scatenare ulteriori polemiche nei confronti di un sistema che da anni viene criticato dai suoi destinatari e fruitori.

Algoritmo bocciato

L’algoritmo per le supplenze viene bocciato anche dalle Corti d’Appello: alla sentenza n. 320/2024 della Corte d’Appello di Milano, si è aggiunta in questi giorni anche la sentenza n. 376/2024 della Corte d’Appello di Bologna.

Per comprendere le critiche mosse dai giudici al meccanismo dell’algoritmo, bisogna partire dai presupposti che muovono il conferimento degli incarichi. La normativa prevede che venga considerato rinunciatario non solo chi non ha presentato domanda o ha rinunciato effettivamente alla sede che gli era stata assegnata, ma anche quel docente che semplicemente non ha ottenuto le sedi richieste.

Chi viene considerato “rinunciatario” incorre nelle sanzioni previste, ovvero l’impossibilità di ottenere contratti da GAE o GPS per quella classe di concorso. Precluse anche le disponibilità che dovessero sopravvenire in un momento successivo.

Candidati trattati dalla procedura

I giudici sostengono invece che se al docente viene proposta (virtualmente) una sede da lui non indicata, la “rinuncia” potrà determinare l’esclusione dalle ulteriori proposte per il medesimo tipo di sedi, ovvero quelle sedi per le quali non è stata espressa alcuna preferenza.

Che succede per le sedi che erano state richieste.

Chi sono i candidati “trattati dalla procedura”? Per il Ministero i candidati “trattati dalla procedura” sono tutti i docenti, compresi quelli ai quali non è stata assegnata alcuna supplenza. La Corte d’Appello invece sostiene che per docente trattato dalla procedura si intende il docente al quale è stato conferito un incarico. Discorso non valido per chi non ha ottenuto alcuna supplenza.

Secondo i giudici “nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il Ministero deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall’inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato”.

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