Graduatorie, Gps e supplenze

Scelta 150 scuole 2024: candidati trattati dalla procedura, se a un docente viene proposta una sede non indicata e viene rifiutata, la “rinuncia” comporta l’esclusione dalle proposte per le sedi non preferite

Recentemente, dopo diverse sentenze dei giudici di primo grado, anche le Corti d’Appello hanno respinto l’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle sedi ai docenti.

Sentenze delle Corti d’Appello

  • Corte d’Appello di Milano: Sentenza n. 320/2024
  • Corte d’Appello di Bologna: Sentenza n. 376/2024

Definizione di “Rinunciatario”

Secondo il Ministero, viene considerato rinunciatario:

  1. Chi non ha presentato domanda.
  2. Chi ha rinunciato effettivamente alla sede assegnata.
  3. Chi non ha ottenuto le sedi richieste.

Sanzione per i rinunciatari

La sanzione è severa: i rinunciatari non possono più ottenere contratti da GAE o GPS per quella classe di concorso, nemmeno per eventuali disponibilità future.

Interpretazione della normativa

La giurisprudenza più attenta sostiene che:

  • Se a un docente viene proposta una sede non indicata da lui e questa viene rifiutata, la “rinuncia” comporta l’esclusione dalle proposte per le sedi non preferite.
  • Questa esclusione non si applica alle sedi che il docente aveva richiesto.

Candidati “Trattati dalla Procedura”

  • Ministero: Tutti i docenti, anche quelli che non hanno ottenuto alcuna supplenza.
  • Corte d’Appello: Solamente i docenti ai quali è stato conferito un incarico.

Decisione dei giudici

I Giudici hanno scritto che, una volta resi disponibili nuovi posti nella stessa classe di concorso, il Ministero deve effettuare una nuova convocazione, ripercorrendo dall’inizio la graduatoria e offrendo il posto al docente con maggior punteggio, se quest’ultimo ha espressamente indicato tale sede.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti su scuola, concorsi e offerte di lavoro in tempo reale. Per restare aggiornato seguici su Google News cliccando su “segui”.