Graduatorie, Gps e supplenze

Prossimo inserimento Gps: elenchi aggiuntivi nel 2025 per chi non si è inserito quest’anno, chi può sfruttarli

In attesa della conclusione della pubblicazione delle graduatorie Gps appena aggiornate per il prossimo biennio, molti docenti si interrogano sulla possibilità di un nuovo inserimento. Vale soprattutto per coloro i quali, per vari motivi, hanno dimenticato di provvedere all’iscrizione entro lo scorso 24 giugno.

Niente aggiornamento annuale

Il ministero ha anche concesso una proroga che adesso sta costando cara sulle tempistiche di avvio dell’algoritmo per le prime nomine di supplenza in vista del nuovo anno scolastico.

Sfumata la possibilità di una trasformazione da biennale ad annuale dell’aggiornamento delle gps (era stato presentato un emendamento che doveva essere approvato entro fine luglio, ma si è rivelato un nulla di fatto), l’unica possibilità resta quella di sfruttare gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per l’anno scolastico 2025/26, come previsto dall’articolo 10 dell’OM 88/2024.

Inserimento in coda

Gli elenchi aggiuntivi consentono l’inserimento in “coda” in prima fascia. Sono riservati a chi consegue il titolo abilitante o il titolo di specializzazione nell’anno intermedio del biennio delle GPS. Quindi chi si specializza o abilita nel 2025 può inserirsi in questi elenchi aggiuntivi, inserendosi anche nell’anno intermedio.

Una possibilità non riservata a tutti, naturalmente, altrimenti si tratterebbe di gps annuali e non biennali. Questa possibilità sarà attiva durante il prossimo anno scolastico (2024/25). Consentirà ai docenti di partecipare all’assegnazione delle supplenze la prossima estate, nell’anno scolastico 2025/26.

La normativa

Gli insegnanti interessati non inseriti in alcuna GPS, potranno scegliere la provincia di inclusione negli elenchi aggiuntivi, da cui si attingerà per le supplenze prima della seconda fascia ma dopo la prima delle GPS.

La normativa di riferimento è inserita nel CCNL 2019/21, in particolare dall’articolo 47. La legge consente ai docenti di ruolo di accettare supplenze anche su una tipologia di posto diversa ma dello stesso grado di istruzione. Una modifica rispetto al “vecchio” articolo 36 del CCNL 2007, che permetteva di accettare supplenze solo su un’altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione.

In base all’articolo 47, è possibile accettare solo supplenze su posto intero. Chi accettando una supplenza per l’anno scolastico 2025/26 evita un anno di vincolo triennale previsto dal CCNL 2022/25, che impone il blocco della mobilità per tre anni scolastici.

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