Graduatorie, Gps e supplenze

Disponibilità secondo turno Gps: stanno tornando indietro agli uffici scolastici moltissimi incarichi di chi ha rinunciato alla presa di servizio del 2 settembre

Con l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico, gli uffici hanno potuto avere le idee più chiare circa la situazione delle rinunce in seguito al primo turno di nomina dei docenti a tempo determinato. Una situazione che inevitabilmente non poteva essere chiara sia perché la decisione di rinunciare a un incarico può essere presa all’ultimo momento per motivi personali, sia perché nonostante le sollecitazione di ministero e uffici scolastici, non tutti coloro i quali hanno ricevuto un incarico a tempo indeterminato dopo l’invio delle max 150 referenze hanno provveduto alla rinuncia tramite link sulla piattaforma predisposta.

L’algoritmo non torna indietro

Una situazione che inevitabilmente intasa il sistema e rallenta il lavoro degli uffici scolastici, che si ritrovano con nuove disponibilità da inserire nei turni successivi, già a partire dal secondo turno di nomina. Una situazione che penalizza anche, come sempre, i docenti meglio posizionati in graduatoria che non hanno potuto contare su queste destinazioni nel corso del primo turno di nomina. L’algoritmo come sappiamo non torna indietro e chi è risultato assegnatario di altra nomina non potrà più partecipare alle disponibilità sopravvenute.

Ieri intanto è stato il giorno della presa di servizio per migliaia di docenti assunti a tempo indeterminato, determinato finalizzato al ruolo e determinato con nomina al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Le rinunce tramite link nella mail

Chi ha rinunciato al servizio l’ha fatto mediante apposito link presente all’interno della mail ricevuta quando è stata comunicata la nomina.

Ora bisogna recuperare tutti i posti dei rinunciatari, che diventeranno disponibili per il successivo turno di nomina disponibili per le nomine da GaE e GPS.

In questo senso la normativa chiara, l’OM n. 88/2024, all’art. 12 comma 10

“La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al “completamento.”

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