Graduatorie, Gps e supplenze

Spezzoni gps 2024: chi ne riceve due non può rinunciare a uno soltanto, ma c’è la via d’uscita del part time

Tra i vari incarichi che vengono assegnati in questi giorni tramite algoritmo Gps ai docenti che hanno partecipato alla presentazione delle domande per le 150 max preferenze, c’è anche il caso, come spiega Orizzonte Scuola, della supplenza su due spezzoni. Secondo la normativa, non è concessa la possibilità di rinunciare solo a uno dei due ma si può chiedere il part time.

Il chiarimento dell’Ufficio scolastico

Un caso particolare che ha richiesto l’intervento dell’Ufficio Scolastico di Avellino. Per chiarire la casistica, i funzionari dell’ufficio hanno prodotto una nota composita che spiega quali sono le linee guida da rispettare in un caso come questo.

Un chiarimento importante, anche per fare in modo che non si crei difformità decisionale tra i vari uffici scolastici nella gestione di casi analoghi. In questi giorni infatti si sta completando un po’ in tutta Italia la pubblicazione del bollettino relativo al primo turno di nomina, e dunque non è da escludere che il caso si verifichi in più province su più scuole.

La supplenza su due spezzoni

Per quel che riguarda il caso di assegnazione di supplenza su due spezzoni, viene chiarito che il docente non può rinunciare a uno solo dei due. Lo chiarisce l’Ufficio Scolastico che sottolinea come “non è possibile rinunciare a nessuno dei due spezzoni di cui i docenti sono risultati assegnatari”. La normativa prevede che o si accettano entrambi o si rinuncia all’incarico.

Si può ricorrere alla richiesta del part time nel momento in cui un insegnante ha ricevuto una nomina formata da due spezzoni all’atto della presa di servizio. La richiesta può arrivare fino alla metà delle ore di insegnamento ottenute.

A stabilire il da farsi, è il Dirigente Scolastico che deve valutare la domanda tenendo sempre presente la compatibilità della predetta concessione con l’aliquota di organico del 25%.

Le sanzioni

In ottica perfezionamento del part time il docente dovrà comunque svolgere l’orario completo. In caso di non accettazione della nomina, mancata presa di servizio o abbandono del servizio nel corso dell’incarico, scattano le sanzioni previste dalla normativa.

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