Supplenze docenti 2024: le disponibilità sopravvenute dal secondo turno in poi, quando termineranno le convocazioni
Il tema delle disponibilità sopravvenute nell’assegnazione delle supplenze si lega a doppio filo a quello che viene ritenuto uno dei difetti principali dell’algoritmo, ovvero che “non torna indietro”. Dopo l’assegnazione del primo turno di nomine, praticamente completato in tutte le province, si passa ai turni successivi con le disponibilità sopravvenute.
Il recupero dei rinunciatari
Turni successivi nei quali è ormai noto che l’algoritmo non torna indietro per recuperare i “rinunciatari”.
Gli uffici scolastici hanno specificato come nessuna disponibilità sopravvenuta può comportare il rifacimento delle operazioni. Sarebbe impossibile perché comporterebbe un rallentamento di tutte le operazioni pressoché infinito, con cattedre che verrebbero assegnate e nuovamente revocate in un loop praticamente eterno. In altre parole, per dirlo con le parole degli uffici scolastici, non si può recuperare i rinunciatari “per il principio di buon andamento dell’azione amministrativa”.
L’art. 12, c. 10 della O.M. 88/2024 sancisce che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Le motivazioni
Le disponibilità successive possono essere determinate dai posti in deroga successivamente autorizzati, Bisogna fare riferimento alla data del protocollo del decreto con il quale vengono autorizzati dall’Ufficio Scolastico. Altro elemento può dipendere da rinunce, mancate prese di servizio o abbandono dello stesso.
Ci sono poi le sanzioni, come l’esclusione da GPS per mancanza di titoli. Si verifica poi il caso delle dichiarazioni mendaci o rettifiche di punteggio che comportino la revoca della nomina. Le disponibilità sopravvenute possono dipendere da comunicazioni errate, incomplete od omesse comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche. Infine ipotesi sopravvenute di aspettative, congedi, esoneri, distacchi, ecc.
La fine dei turni
Questo comporta che non si può stabilire a priori un termine ultimo per lo scorrimento delle GPS. L’unico riferimento può essere a parte la data del 31 dicembre. Dipende dalle province, da quanto sono numerose e dagli errori che eventualmente vengono fuori man mano che si va avanti con i turni di nomina. Fino a quando ci saranno disponibilità gli Uffici Scolastici devono proseguire per assegnare gli incarichi.
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