Graduatorie, Gps e supplenze

Docente di ruolo può accettare supplenza Gps 2024: la normativa consente di firmare anche per più anni consecutivi

La normativa offre la possibilità ai docenti di ruolo di firmare contratti per l’accettazione di supplenze che abbiano durata superiore anche a un anno scolastico. Quindi per più anni scolastici consecutivi. Non è richiesto che questi incarichi abbiano un periodo di pausa tra una supplenza e l’altra. La normativa di riferimento è l’articolo 47 del CCNL Scuola, in base alla quale è possibile richiedere aspettativa non retribuita per incarichi temporanei.

Il vincolo triennale

Sono molti i docenti di ruolo che in questi giorni stanno accettando supplenze Gps 2024 tramite algoritmo. Una scelta che spesso viene fatta per esigenze personali di vario tipo, oltre che professionali, una possibilità alla quale decidono di accedere sempre più docenti.

Ad esempio, una docente di ruolo con vincolo triennale che abbia superato l’anno di prova nel 2023/24, può accettare una supplenza nell’anno scolastico 2024/25 su una diversa classe di concorso o grado di istruzione, richiedendo un’aspettativa. Lo stesso vale per eventuali supplenze negli anni successivi, come nel 2025/26.

Il mantenimento della titolarità

Non è previsto che trascorrano sei mesi tra una richiesta di aspettativa e l’altra, poiché questo limite riguarda solo aspettative per motivi personali o familiari. L’aspettativa per incarichi scolastici è disciplinata dall’articolo 47, che permette al docente di mantenere la titolarità della sede per un massimo di tre anni. Dopo l’accettazione del quarto incarico di supplenza, il docente perde la sede di titolarità e dovrà presentare domanda di mobilità per ottenerne una nuova.

La richiesta di trasferimento

Il CCNL 2019/21 chiarisce che i tre anni di supplenza non devono essere continuativi e che il conteggio ricomincia in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità. Dopo la quarta supplenza, il docente dovrà quindi richiedere il trasferimento. Un docente di ruolo può quindi  accettare incarichi a tempo determinato su posti interi fino al 30 giugno o 31 agosto, mantenendo la titolarità della sede per un massimo di tre anni, dopodiché dovrà affrontare una nuova mobilità.

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