Abbandono interpello scuola: le sanzioni per chi lascia la supplenza e la normativa cui fare riferimento
Il sistema di assegnazione supplenze fuori graduatoria quest’anno ha introdotto l’interpello al posto della messa a disposizione. Un passaggio non indolore, considerato che il meccanismo stenta a decollare, come dimostrano le tempistiche richieste per perfezionare pubblicazione dell’avviso, attesa per le candidature, esame delle stesse e scelta del docente.
Le sanzioni previste
Il vantaggio dell’interpello, oltre alla trasparenza, deriva dalla possibilità di partecipare anche se si è iscritti in graduatorie. Con le mad, questo poteva avvenire solo previa deroga del ministero che non arriva puntualmente ogni anno.
In ogni caso, anche l’eventuale rinuncia a un incarico tramite interpello comporta delle conseguenze. Il docente che riceve un incarico mediante interpello, in caso di rinuncia deve sottostare alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’OM 88/2024.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti da questo tipo di ordinanza. Non fanno eccezioni le disposizioni di cui all’articolo 14.
La normativa
Chi accetta un incarico dopo essersi candidato tramite interpello, deve sottostare alle sanzioni previste per le supplenze da GI. In caso di abbandono del servizio, scatta l’impossibilità di ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione per cui si abbia titolo. La sanzione ha effetto per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie stesse, ovvero il biennio 2024/26.
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