Rinuncia per le sedi non espresse: si possono comunque ottenere delle supplenze, ma non dalla specifica graduatoria
Le supplenze attribuite tramite le Graduatorie a Esaurimento (GaE) e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono soggette a specifiche sanzioni in caso di rinuncia, abbandono del servizio o mancata presentazione della domanda, contenute nell’Art. 14, comma 1, lettere a) e b), dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024.
Rinuncia alla supplenza e mancata presa di servizio
In caso di rinuncia alla supplenza conferita attraverso il sistema informatizzato, o se il docente non prende servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, scatta la perdita del diritto di ricevere supplenze con scadenza al 30 giugno o 31 agosto, sia dalle GaE che dalle GPS, per l’anno scolastico in corso.
L’esclusione si estende anche alle graduatorie d’istituto, qualora le GaE e le GPS risultino esaurite o incapienti, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto a cui l’aspirante abbia titolo.
Abbandono del servizio
L’abbandono del servizio, che si verifica quando il docente si ritira dopo aver iniziato l’incarico, comporta una sanzione ancora più grave, l’esclusione dalla possibilità di ricevere supplenze da GaE e GPS al 30 giugno o 31 agosto, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie (fino al loro rinnovo). Anche in questo caso, la sanzione si estende a tutte le classi di concorso e tipologie di posto a cui l’aspirante abbia titolo.
Mancata presentazione della domanda
Oltre alla rinuncia e all’abbandono, ci sono sanzioni legate alla mancata presentazione della domanda per le supplenze e alla rinuncia per le sedi non indicate in tale domanda. La mancata presentazione della domanda riguarda chi non presenta la domanda per l’assegnazione delle supplenze. Non potrà ricevere incarichi al 30 giugno o 31 agosto per l’anno scolastico di riferimento, da alcuna graduatoria (GaE o GPS) cui abbia diritto.
La rinuncia per le sedi non espresse si verifica quando il docente non esprima nella domanda alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto. Sarà considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse. Questo significa che non potrà ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie (GaE o GPS) per cui sia stato considerato rinunciatario durante il suo turno di nomina.
Sanzione per le sedi non espresse
Il docente non potrà ottenere supplenze al 30 giugno o 31 agosto dalla GPS per cui è considerato rinunciatario, ma potrà ottenerle dalle graduatorie d’istituto. Se il docente è iscritto anche in altre classi di concorso, potrà ottenere supplenze per tali classi. Sarà inoltre possibile completare l’orario con insegnamenti di attività alternativa o con uno spezzone di supplenza pari o inferiore a 6 ore, qualora offerto dalla scuola.