Graduatorie, Gps e supplenze

Completamento orario supplenze 2024: limite massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, ma è prevista una deroga

La normativa per le supplenze scolastiche per il 2024 prevede anche, tra gli aspetti più intricati da gestire, il completamento orario. Coinvolge docenti e dirigenti scolastici, che devono trovare un equilibrio tra la distribuzione degli incarichi e le esigenze logistiche dei supplenti. Le normative vigenti, come l’OM n. 88/2024 e la circolare n. 115135 del 25 luglio 2024, restano al centro della questione, imponendo limiti ben precisi e richiedendo grande attenzione nella loro applicazione.

Massimo tre scuole in due comuni

Un elemento chiave è il vincolo che prevede un massimo di tre sedi scolastiche distribuite in non più di due comuni per i docenti impegnati nel completamento dell’orario. Un limite, ribadito dall’articolo 13, comma 20, dell’OM n. 88/2024, che vale sia per i docenti di primo che di secondo grado, e si applica indipendentemente dal tipo di classi di concorso coinvolte. Il principio alla base è quello di garantire una gestione funzionale e sostenibile degli incarichi, ma le difficoltà sorgono quando si deve conciliare questo limite con le esigenze pratiche della mobilità tra le sedi.

La “facile raggiungibilità”

Accanto al vincolo delle sedi e dei comuni, la normativa introduce anche il concetto di “facile raggiungibilità”. Il criterio, ereditato dall’OM 97/91, prevede che un docente possa accettare incarichi su più sedi solo se gli spostamenti tra queste sono gestibili in tempi adeguati, permettendo il pieno adempimento degli obblighi di servizio. Non è raro, infatti, che la rete di trasporti o la disposizione oraria delle lezioni rappresentino un ostacolo. Anche se il vecchio limite dei 30 km non è più in vigore, la possibilità di raggiungere le scuole in tempo resta una condizione imprescindibile.

Scuole sotto la stessa presidenza

L’unica eccezione nota al limite delle tre scuole in due comuni riguarda i casi in cui le sedi facciano capo a un’unica presidenza scolastica. In questo scenario, l’orario di servizio viene considerato “interno” e può essere distribuito più liberamente tra le scuole coinvolte, superando il limite normativo.

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