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Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale: gli iscritti con riserva se non la conseguono entro aprile restano in graduatoria solo come collaboratore scolastico se selezionato nella domanda

C’è ancora un po’ di confusione in merito alla questione del conseguimento della certificazione di alfabetizzazione digitale per il personale Ata. In particolare, per quel che riguarda la terza fascia, non sono pochi i collaboratori che si chiedono se è comunque possibile restare in graduatoria.

La scadenza

Secondo la normativa attuale, non si corre il rischio di decadere dalle graduatorie se come candidati di terza fascia ATA non si consegue la certificazione di alfabetizzazione digitale entro il 30 aprile 2025. Questo vale per coloro i quali sono stati inseriti a pieno titolo per il profilo di collaboratore scolastico. Per questa categoria di lavoratori, infatti, non è richiesta la CIAD come requisito di accesso. Cosa che non vale per tutti gli altri profili.

Questo vale sia per chi non si è affatto iscritto, sia per chi si fosse iscritto al corso di alfabetizzazione digitale da conseguire entro il 25 aprile 2025 e avesse poi cambiato idea. E’ il caso ad esempio di chi in un primo momento aveva pensato di voler lavorare come amministrativo per poi cambiare idea, decidendo di restare collaboratore scolastico.

La normativa

Questo cambio di programma non comporta l’esclusione dalla graduatoria, anche se si è messa in sospeso la qualifica digitale per Amministrativo. Il motivo è che si tratta di candidati che sono inseriti in graduatoria a pieno titolo come collaboratrici scolastici. La riserva riguarda tutti gli altri profili per i quali da quest’anno è necessario essere in possesso di CIAD.

Questo significa che tutti gli aspiranti che si sono iscritti con riserva, dichiarando di conseguire la CIAD entro aprile, non sono a rischio esclusione dalla graduatoria per il solo profilo del collaboratore scolastico. Resta fondamentale che il profilo sia stato selezionato nella domanda. Decadono invece per gli altri profili.

I requisiti di validità

La certificazione digitale per essere valida deve essere stato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e deve riportare obbligatoriamente:

il riferimento al Framework europeo: DigComp 2.2
il riferimento e il marchio dell’organismo di certificazione accreditato
il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell’accreditamento

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