Laurea + 24 cfu abilitante: ministero vince ricorso, Cassazione chiarisce la differenza tra titolo di studio e abilitazione
la Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra titolo di abilitazione e titolo di studio, con riferimento all’inserimento nelle graduatorie per le supplenze scolastiche. Riprende la questione oggi Orizzonte Scuola. La controversia nasce da una sentenza della Corte d’Appello, che aveva accolto il ricorso di un docente laureato in giurisprudenza con 24 CFU in discipline psico-antro-pedagogiche, riconoscendogli il diritto di essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per il biennio 2020-2022.
Il possesso di laurea e crediti
Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato questa decisione, sottolineando che il possesso della laurea e dei crediti formativi non equivale al titolo abilitante, richiesto per l’accesso alle fasce superiori.
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ribadendo il principio della uniformità dei titoli di accesso all’insegnamento, che è sancito dal dmn 201/2000 e dal dmn 131/2007, attuativi della legge n. 124/1999. I decreti stabiliscono che solo i titoli di abilitazione, non i titoli di studio, consentono l’accesso alle fasce superiori delle graduatorie, sia per i docenti di ruolo che per i supplenti. La Cassazione ha richiamato la normativa e le decisioni della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, le quali affermano che, oltre al titolo di studio, è necessaria l’abilitazione per garantire l’idoneità all’insegnamento.
Titolo abilitante imprescindibile
L’art. 5 del d.lgs. n. N. 59/2017, secondo la Cassazione, non riconosce l’equipollenza tra il titolo di studio e l’abilitazione, ma ribadisce la differenza tra i dovuti requisiti. Anche se per alcune procedure concorsuali sono stati ammessi requisiti alternativi in via transitoria, il principio rimane che il titolo abilitante è imprescindibile per le assunzioni a tempo indeterminato. La Cassazione ha concluso che il possesso di una laurea e di 24 CFU non dà diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie, riservata ai titolari di abilitazione, bensì nella terza fascia.
La Corte ha concluso che la Corte d’Appello aveva erroneamente considerato il conseguimento della laurea e dei CFU come equipollente al titolo abilitante, motivo per cui la sentenza è stata annullata.
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