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Mansioni collaboratore scolastico: pulizia, lavaggio degli alunni e cambio dei pannolini, arriva la conferma dell’Aran

L’Aran ha chiarito definitivamente che l’igiene personale degli alunni normodotati e il cambio del pannolino sono compiti del collaboratore scolastico. Questo orientamento, pubblicato il 5 novembre e basato sul CCNL 2019-21, chiarisce in maniera probabilmente definitiva eventuali equivoci sul ruolo di questi professionisti nell’assistenza igienica degli alunni. Il tema era già stato trattato in passato, ma ora l’Aran ha fornito una conferma ufficiale e dettagliata, allineando le indicazioni con le normative contrattuali più recenti.

I compiti specifici

Secondo l’Allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024, che regola i compiti specifici dei collaboratori scolastici, il personale deve occuparsi della vigilanza e dell’assistenza agli alunni, sia nelle attività quotidiane, sia durante i pasti nelle mense scolastiche. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, questo include l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale. Il collaboratore deve prestare aiuto materiale agli alunni con disabilità, facilitandone l’accesso ai locali scolastici, la fruizione dei servizi igienici e la cura igienica in generale.

Conferma importante

Nonostante questo recente chiarimento, tali mansioni non sono una novità; infatti, il CCNL del 2007 già specificava che il collaboratore scolastico doveva fornire assistenza igienica agli alunni con disabilità, incluse le necessità igienico-sanitarie e il supporto durante l’utilizzo dei servizi igienici. Il CCNL 2019-21 estende questa responsabilità anche agli alunni normodotati, senza più limitarsi agli studenti con disabilità. Pertanto, oggi i collaboratori scolastici devono occuparsi dell’igiene personale degli alunni in generale, compreso il lavaggio e il cambio del pannolino quando necessario.

Le mansioni dei collaboratori scolastici

A ulteriore supporto di queste indicazioni, una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 22786 del 30 maggio 2016) ha sottolineato la rilevanza legale di tali mansioni per i collaboratori scolastici. La sentenza che rifiutarsi di eseguire le attività richieste, come il cambio pannolino, costituisce omissione di atti d’ufficio, rilevante ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Ciò avviene specialmente quando i lavoratori sono stati esortati dal dirigente scolastico a svolgere tali compiti e hanno consapevolmente rifiutato, in violazione dei loro doveri contrattuali.

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