Concorso ordinario: esclusione dei candidati dalla graduatoria di merito già pubblicata per mancanza di titolo di accesso è illegittima
La sentenza del TAR Lazio, Sezione III Bis, n. 15973/2024, ha giudicato illegittima l’esclusione di una candidata, collocata al primo posto della graduatoria di un concorso pubblico per docenti di Scienze naturali, chimiche e biologiche. La candidata, in possesso di una laurea specialistica in Scienze Biologiche e dei crediti richiesti dal bando del 2020, aveva superato le prove concorsuali ed era stata inserita in graduatoria.
La richiesta successiva
Successivamente l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) le aveva richiesto ulteriori 12 CFU in settori GEO (geologici), che la ricorrente riteneva non necessari in quanto il requisito, previsto dal DM 259/2017, sarebbe applicabile solo ai titoli di laurea conseguiti dopo l’entrata in vigore di tale decreto. L’USR aveva poi confermato la validità della sua posizione, inserendola in graduatoria.
Nonostante l’ammissione in graduatoria, l’USR ha successivamente avviato un procedimento di autotutela per correggere quello che riteneva un errore nell’inserimento della candidata, poiché i crediti richiesti non risultavano integrati. L’USR ha quindi escluso definitivamente la ricorrente dal concorso, sostenendo che la mancanza dei requisiti di accesso giustificava l’esclusione, anche se la procedura concorsuale era già terminata con l’approvazione della graduatoria.
Valutazioni retroattive o successive
Il TAR ha accolto il ricorso della candidata, affermando che l’esclusione fosse illegittima. La sentenza sottolinea che, una volta approvata la graduatoria finale, si considera conclusa la procedura concorsuale, e che non è ammissibile escludere un candidato già inserito in graduatoria sulla base di valutazioni retroattive o postume dei requisiti di accesso. La giurisprudenza, richiamata nella sentenza, afferma che l’approvazione della graduatoria segna il termine delle procedure pubblicistiche del concorso; una modifica successiva costituirebbe una violazione dei principi di certezza e affidamento legittimo del candidato.
Esclusione annullata
Il TAR ha inoltre evidenziato che l’atto di esclusione non rispecchia i criteri di un provvedimento di secondo grado (come invocato dall’USR), ma ha piuttosto il carattere di un provvedimento di primo grado che ha interrotto impropriamente la posizione acquisita dalla ricorrente. La sentenza conclude annullando l’esclusione e ordinando il reintegro della ricorrente in graduatoria, evidenziando che il momento finale del concorso è dato dall’approvazione della graduatoria, non dalla stipula del contratto di lavoro.
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