Immissioni in ruolo 2024 concorso PNRR: non rispettato l’ordine della graduatoria di merito per la scelta della sede, il caso della conferma su supplenza fino ad avente diritto
Tiene ancora banco il caso inerente le immissioni in ruolo del personale docente da concorso PNRR DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023 da graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2024. In base alla previsione legislativa, infatti, è prevista la conferma sul posto della supplenza su posto vacante del vincitore, nel caso in cui si abbia a che fare con la stessa classe di concorso e regione.
Il posto vacante
Una norma che sta creando molte polemiche, dal momento che in questi posti vengono ricompresi anche le cattedre assegnate con contratto fino all’avente diritto.
La normativa sta portando gli uffici scolastici regionali a non provvedere alle convocazioni per la fase di scelta provincia /sede dei docenti che hanno firmato per l’anno scolastico 2024/25 un contratto da GPS su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso.
Sedi non più disponibili
Ci sono poi gli insegnanti che a inizio anno scolastico hanno firmato un contratto di supplenza con clausola “fino ad avente diritto”. Sono posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR. Il problema è che è venuto poi fuori che sono proprio loro i vincitori aventi diritto su quel posto. Si tratta infatti di una assegnazione considerata “supplenza su posto vacante” per la stessa classe di concorso e regione del concorso vinto.
Le polemiche nascono dal fatto che questa modalità non rispetterebbe l’ordine della graduatoria di merito per la scelta di una sede importante. In alcuni casi, si tratta di sedi non più disponibili per eventi casuali o assegnate a vincitori che avrebbero avuto diritto ad altre sedi in virtù della loro posizione in graduatoria.
Il chiarimento ministeriale
Secondo il Sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti, sia la supplenza da GPS al 31 agosto 2025 che la supplenza da graduatorie di istituto su posto accantonato rientrano nelle assegnazioni da procedura corretta. Questa significa che l’iter seguito finora dagli Uffici Scolastici regionali, anche per la salvaguardia della continuità didattica, è corretto. E la continuità didattica per i docenti con supplenza al 30 giugno 2025? Non può essere garantita, considerato che non si tratta di posto vacante.
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