Economia e Fisco

Proroga Bonus Natale 2024: niente rinvio dei termini su Noipa, come può ottenerlo chi non ha presentato la domanda

Non è più possibile presentare domanda per ottenere il bonus Natale da 100 euro tramite piattaforma Noipa riservata al personale scolastico. La finestra temporale utile alla presentazione dell’istanza si è infatti chiusa oggi 22 novembre, con nessuna proroga concessa dal ministero nonostante i disservizi emersi nelle ultime ore.

Niente proroga

Da ieri, infatti, sono state segnalate numerose difficoltà da parte di appartenenti al personale scolastico che non sono riusciti a presentare domanda per un malfunzionamento della piattaforma predisposta su Noipa. Nonostante questo, il ministero ha deciso di non concedere alcuna proroga.

Chi non è riuscito a presentare per tempo la domanda, per malfunzionamento della piattaforma o altre motivazioni, perde definitivamente il diritto a ottenere il Bonus? In vista dell’erogazione contestuale al pagamento della tredicesima a fine anno sì, ma la somma potrà comunque essere recuperata con la dichiarazione dei redditi 2025.

Noipa ha infatti confermato che dopo il 22 novembre 2024, l’indennità per gli aventi diritto sarà riconosciuta solo al momento della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Quando sarà pagato

Chi invece ha presentato regolare domanda tramite Noipa entro il 22 novembre alle 12, otterrà i 100 euro insieme alla tredicesima che sarà quindi più ricca. Il pagamento è previsto intorno a metà dicembre, in ogni caso prima delle festività natalizie.

Il Bonus Natale 2024 è un diritto anche dei supplenti brevi, ma per ottenerlo è necessario (a dicembre) avere il contratto registrato e il cedolino di dicembre.

Questi i requisiti aggiornati del bonus, in virtù dei quali la platea si è quasi quadruplicata:

reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato DPR.
Può essere richiesto da un solo coniuge

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla scuola. Seguici su Google News cliccando su “segui”.