Scuola

Concorso scuola PNRR: vincere il concorso da primi in graduatoria non garantisce di poter scegliere la provincia e la sede

La normativa che disciplina i concorsi scuola Pnrr può portare i vincitori a non scegliere la provincia e la sede. E’ una casistica di cui parla Tecnica della Scuola, e che mette in evidenzia alcuni limiti che evidentemente ancora devono essere superati e risolti alla vigilia del prossimo bando di concorso Pnrr 2 in arrivo a fine novembre.

Tecnica della Scuola descrive una situazione paradossale e controversa nell’ambito del sistema di reclutamento scolastico italiano, evidenziando un problema legislativo che rischia di compromettere il principio del merito.

La vicenda

Una docente vince un concorso a cattedra PNRR, risultando prima in una graduatoria di merito per una specifica classe di concorso. Ottiene il punteggio massimo sia nella prova scritta che in quella orale.

I posti messi a bando per il concorso sono due, situati in due province diverse (A e B). Il docente risiede nella provincia A e desidera essere assegnata a questa provincia.

Al momento della scelta della sede, si scopre di non poter scegliere la provincia A. Il posto nella provincia A viene assegnato automaticamente al secondo classificato, che sta già svolgendo una supplenza annuale in quella stessa provincia e nella stessa classe di concorso. La vincitrice del concorso è quindi costretta ad accettare la provincia B.

La normativa alla base

La procedura è disciplinata dal Decreto-legge 71/2024 , convertito in legge n.106/2024 in base al quale, per l’anno scolastico 2024/2025, le assunzioni da graduatorie pubblicate tra il 31 agosto e il 10 dicembre 2024 devono avvenire sui posti residui, rimasti vacanti dopo le nomine ordinarie fatte entro il 31 agosto.

Inoltre, prevede che i candidati che già ricoprono una supplenza annuale su un posto vacante (fino al 31 agosto 2025) vengano confermati d’ufficio su quella sede, indipendentemente dalla posizione in graduatoria.

Il problema

Nel caso specifico, il secondo in graduatoria, pur avendo un punteggio inferiore alla vincitrice, mantiene il posto nella provincia A grazie al fatto di essere già in servizio lì con una supplenza.

La vincitrice del concorso, che avrebbe dovuto avere priorità nella scelta, è costretta a scegliere la provincia B, senza possibilità di rivendicare nemmeno il diritto giuridico al posto nella provincia A.

Le implicazioni

Calpestato il principio del merito: Il secondo classificato, con un punteggio inferiore, ottiene la sede preferita, mentre la prima in graduatoria subisce una decisione che sembra contraria allo spirito del concorso, che dovrebbe premiare i più meritevoli.

Discriminazione geografica e personale: La legge non considera le esigenze della docente vincitrice, che risiede nella provincia A, rendendo più difficile per lei accettare il ruolo nella provincia B.

Possibile contenzioso legale: Secondo la testata giornalistica, il docente ha buone probabilità di vincere un ricorso, poiché la legge sembra violare il principio di equità e il diritto di scelta derivante dalla posizione in graduatoria.

La normativa crea una situazione discriminatoria: non permette alla docente vincitrice di esercitare il diritto di scelta per prima e avvantaggia chi, per circostanze fortuite (ad esempio una supplenza in atto), si trova già in una posizione favorevole, indipendentemente dal merito.

La situazione è un esempio di come una norma, pur rispettando criteri legislativi, possa portare a incongruenze evidenti nel rispetto dei diritti e del merito. Il docente, costretto a rinunciare alla sede desiderata nonostante il primo posto in graduatoria, ha valide ragioni per avviare un ricorso, che potrebbe ribaltare la decisione e ripristinare il diritto di priorità nella scelta delle sedi.

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