Scuola

Abilitazioni a cascata: con i nuovi percorsi abilitanti da 30 cfu la normativa vale solo per le classi di concorso accorpate

Niente abilitazioni a cascata per i nuovi percorsi abilitanti regolamentati dalla normativa che fa riferimento all’art. 13 del DPCM del 24/08/2023.

La funzione delle abilitazioni

E’ una normativa che prevede l’istituzione nell’ambito della riforma del reclutamento docenti dei percorsi abilitanti suddivisi in diverse categorie, pensati per soddisfare le esigenze dei docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione su posto di sostegno.

Con questi percorsi, si ottiene l’abilitazione mediante il conseguimento di 30 CFU/CFA.

L’abilitazione serve per partecipare ai concorsi scuola, per inserirsi negli elenchi aggiuntivi, per il passaggio di ruolo/cattedra se si è docenti di ruolo.

Le abilitazioni a cascata

Quello che non consentono però i nuovi percorsi abilitanti sono le abilitazioni a cascata, fatta eccezione per l’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate negli ultimi tempi. In altre parole, che si abilita per una classe di concorso risulta abilitato in automatico anche nell’altra classe di concorso oggetto di aggregazione.

Le nuove classi di concorso accorpate sono A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70, A-71.

IL fatto che si sia proceduto all’accorpamento, non implica che venga meno la distinzione dei ruoli. Questo significa che nell’ambito delle procedure concorsuali, per queste classi di concorso, si formulano graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza e s compilano graduatorie distinte per l’attribuzione delle supplenze.

Come sfruttare il titolo acquisito

Questo vale, per le classi di concorso accorpate, anche per sfruttare il titolo acquisito, quindi l’abilitazione in una classe di concorso, anche per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.

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