Percorsi abilitanti: per quelli non legati al concorso non è prevista la ripetizione della prova in caso di fallimento, il DPCM non specifica nulla e decidono le singole università
E’ ancora da chiarire un aspetto importante legato ai percorsi abilitanti, distinguendo tra quelli finalizzati all’ottenimento di un contratto a tempo indeterminato per i vincitori non abilitati del concorso e gli altri. Il dubbio riguarda infatti il numero di volte disponibili per ripetere la prova finale.
Due possibilità per passare il percorso
In base all’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 59/2017, è garantita la possibilità nell’ambito dei percorsi abilitanti per i vincitori di concorso di avere una seconda possibilità di sostenere la prova finale. Se viene fallita anche questa seconda possibilità, è necessario ripetere il percorso, con conseguente dispendio di tempo ed economico, dal momento che andrebbe pagato nuovamente.
Diverso il discorso relativo ai percorsi abilitanti non legati al concorso. In questo caso, infatti, non si può fare riferimento ad alcuna previsione normativa, dal momento che all’interno del DPCM non è specificato nulla.
Le decisioni delle singole università
Questo comporta che saranno i singoli atenei a decidere se permettere una ripetizione o meno. Alcuni atenei hanno già inserito questa possibilità nell’ambito dei loro avvisi, chiarendo in maniera esplicita che esiste questa possibilità. E’ solo questo il riferimento da tenere presente, dal momento che al momento non c’è un’indicazione uniforme a livello nazionale.
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