Scuola

Sei giorni di permesso docenti: per i docenti supplenti al 31 agosto e 30 giugno l’Aran dà disposizioni specifiche

Il nuovo CCNL 2019/21, a regime dall’inizio di quest’anno, introduce importanti novità per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o 30 giugno. Tra queste, la possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari . Questi giorni, documentabili anche tramite autocertificazione, sono attribuiti dal Dirigente Scolastico secondo le modalità stabilite dalla contrattazione d’istituto. Questa estensione allinea i docenti al tempo determinato al personale di ruolo, per i quali il diritto era già riconosciuto.

I 6 giorni di ferie

L’ARAN ha confermato che questi permessi sono unici e indivisibili, non duplicabili, e che il totale rimane pari a 3 giorni per anno scolastico. Per il personale ATA, è prevista anche la fruizione ad ore.

Un quesito posto da una scuola ha sollevato il tema dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico, previsti dall’art. 13, comma 9, del CCNL 29.11.2007, e successivamente disciplinati dalla legge 228/2012. Secondo questa norma, i docenti possono usufruire di fino a 6 giorni di ferie, anche durante i periodi di attività didattica, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione e sia possibile la sostituzione del personale assente.

Il confronto con i colleghi di ruolo

L’ARAN ha chiarito che la possibilità di fruire di tali giorni di ferie rimane valida, anche per i docenti con contratto a tempo determinato, purché proporzionalmente al numero di giorni di ferie maturati rispetto ai colleghi di ruolo. Ad esempio, un docente con contratto fino al 31 agosto può godere di queste 6 giornate con le stesse modalità del personale a tempo indeterminato. Per i contratti fino al 30 giugno, il numero di giorni usufruibili sarà proporzionale alle ferie maturate.

L’obiettivo è assicurare una maggiore flessibilità per affrontare situazioni personali durante l’anno scolastico, senza intaccare il principio dell’assenza di costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

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