Scuola

Percorso da 36 cfu: chi non ha vinto al concorso deve iscriversi a quello da 60, ma il riconoscimento dei 24 cfu è obbligatorio

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti, regolato dal DPCM e dal DL 36/2022, è cambiato il ruolo dei 24 CFU acquisiti secondo il previgente ordinamento. Nell’ottica dell’accesso ai percorsi abilitanti, quelli da 36 CFU previsti dall’Allegato 5 del DPCM sono riservati ai vincitori del concorso, ma sono accessibili anche a chi ha i 24 CFU.

Percorso da 36 CFU: riservato ai vincitori di concorso

Secondo la normativa, il percorso abilitante da 36 CFU è stato pensato per quei candidati che hanno superato un concorso ordinario. Questo percorso rappresenta la fase finale per ottenere l’abilitazione e il conseguente accesso al ruolo, trasformando il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Percorso da 60 CFU per chi non è vincitore del concorso

Ma i percorsi abilitanti sono appetibili anche da parte di chi intende conseguire l’abilitazione senza aver partecipato o superato un concorso. In questo caso, è necessario iscriversi al percorso completo da 60 CFU. Il costo resta lo stesso, ma per chi possiede i 24 CFU, è previsto il riconoscimento obbligatorio di tali crediti da parte delle università. L’articolo 8, comma 1 del DPCM sancisce infatti che il riconoscimento dei 24 CFU avvenga senza discrezionalità, riducendo il percorso formativo a 36 crediti residui, equivalenti al percorso per i vincitori di concorso.

Dunque il risultato finale è simile, ovvero la necessità di ottenere 36 cfu, ma i vinvitori di concorso accedono direttamente a quello da 36, gli altri ne conseguono 36 tramite l’iscrizione a quello da 60, senza alcun riduzione del costo iniziale.

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